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Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione in Sicurezza: Tutto Quello che Devi Sapere

Il panorama della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia si evolve con l'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 e operativo dal medesimo giorno. Questo importante aggiornamento, atteso da tempo, mira a riordinare, semplificare e uniformare i percorsi formativi obbligatori, introducendo novità significative per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro.

Riferimenti Normativi e Abrogazioni

Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) rimane la pietra angolare della normativa italiana in materia di salute e sicurezza. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR) si inserisce in questo quadro normativo e abroga esplicitamente i precedenti Accordi Stato-Regioni che regolamentavano la formazione, tra cui:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Repertorio atti n. 221/CSR e n. 223/CSR)
  • Accordo del 25 luglio 2012 (Repertorio atti n. 158/CSR)
  • Accordo del 7 luglio 2016 (Repertorio atti n. 128/CSR)

Fonti Ufficiali:

Le Principali Novità e Differenze Rispetto agli Accordi Precedenti

L'Accordo 2025 introduce un riassetto generale della formazione, con l'obiettivo di rendere i percorsi più efficaci, omogenei e controllabili. Ecco le differenze e le novità più rilevanti:

1. Verifiche Finali di Apprendimento e di Efficacia

Una delle innovazioni più significative è l'introduzione dell'obbligo di verifiche finali di apprendimento per tutti i percorsi formativi (iniziali e di aggiornamento). Viene inoltre enfatizzata la necessità di verifiche dell'efficacia della formazione direttamente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo segna un passaggio da un approccio puramente formale a uno più orientato alla reale acquisizione e applicazione delle competenze.

2. Qualificazione dei Soggetti Formatori

Il nuovo Accordo definisce con maggiore precisione i requisiti per i soggetti formatori, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti (es. organismi paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali).

Vengono introdotti criteri più stringenti per l'accreditamento e la verifica periodica della conformità.

3. Formazione dei Datori di Lavoro che Svolgono i Compiti di RSPP

L'Accordo introduce una formazione specifica per i datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Pur semplificando la durata complessiva rispetto alle precedenti frammentazioni, vengono definiti moduli specifici per contesti ad alto rischio, come i cantieri.

4. Formazione dei Preposti

Per i preposti, l'Accordo 2025 prevede un aumento significativo dell'impegno formativo, sia in termini di ore iniziali che di aggiornamento. Inoltre, la modalità e-learning è esclusa per la formazione dei preposti, proprio per garantire una maggiore enfasi sulla parte pratica e sullo sviluppo delle competenze di supervisione e comunicazione.

5. Formazione Lavoratori, RSPP/ASPP e Coordinatori della Sicurezza

  • Lavoratori: La struttura della formazione generale (4 ore) e specifica (4/8/12 ore a seconda del livello di rischio) rimane sostanzialmente invariata.
  • RSPP e ASPP: Non ci sono modifiche sostanziali alla struttura dei moduli (A, B, C) e all'obbligo di aggiornamento quinquennale (40 ore per RSPP, 20 per ASPP).
  • Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE): L'aggiornamento quinquennale resta fissato in 40 ore.

6. Modalità di Erogazione: E-learning e Videoconferenza Sincrona (VCS)

L'Accordo chiarisce le modalità di erogazione:

  • L'e-learning è consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento, con l'esclusione della formazione per i preposti, e con l'obbligo di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.
  • La videoconferenza sincrona (VCS) è espressamente ammessa come modalità di erogazione.

7. Altre Novità Rilevanti

  • Numero Massimo Partecipanti: Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è diminuito da 35 a 30. Nelle attività pratiche, il rapporto istruttore/allievi dovrà essere di 1:6.
  • Nuove Attrezzature: Sono stati introdotti obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici che prima non erano normate (es. macchina agricola raccogli frutta, caricatori per movimentazione materiali).
  • Eliminazione del termine fisso di 60 giorni: Non è più presente il termine fisso di 60 giorni per la formazione dei lavoratori neoassunti, superando una precedente disposizione dell'Accordo 2011.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta un passo importante verso un sistema formativo più efficace e coerente, ponendo l'accento sulla qualità della formazione e sull'effettiva acquisizione delle competenze. Le aziende sono chiamate ad adeguare i propri piani formativi per garantire la piena conformità alle nuove disposizioni.

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