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EMERGENZA CLIMATICA: ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A TEMPERATURE ESTREME NEI LAVORI ALL’APERTO

Emergenza caldo; esposizione dei lavoratori alle temperature estreme, indicazioni di ATS. utilizzo della CIGO per motivi legati al caldo

In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia 2025 e previste anche per i prossimi giorni, è alla firma del presidente di della Regione Lombardia Attilio Fontana un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La decisione dopo una riunione con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, convocata lunedì 30 giugno dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso .  L’ordinanza, che entrerà in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito di cui a questo link riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12, segnali un livello di rischio ‘ALTO‘ e più specificatamente a questo link.

 Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

L’ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale della Giunta regionale e sarà trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

Già ATS Brescia ha fornito   indicazioni operative per prevenire i rischi legati all’esposizione a temperature elevate durante le attività lavorative all’aperto, rivolte ai diversi attori coinvolti:

 

Indicazioni per le Aziende (Datori di Lavoro)

Le aziende devono adottare le seguenti misure preventive:

  • valutazione del Rischio: il Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs 81/08, deve valutare il rischio legato ai fattori microclimatici, in particolare per i lavori all’aperto in condizioni di caldo severo;
  • pianificazione degli orari di lavoro: è consigliato programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente al mattino presto o nel tardo pomeriggio.;
  • punti di Ristoro: È necessario allestire aree ombreggiate e rifornite di acqua fresca per consentire ai lavoratori di riposarsi e idratarsi regolarmente.
  • formazione: Le aziende devono fornire formazione specifica ai lavoratori sui rischi del caldo e sulle misure di prevenzione, inclusi i sintomi del colpo di calore e della disidratazione.
  • equipaggiamento: Le aziende dovrebbero fornire abbigliamento adeguato, come cappelli a tesa larga, occhiali da sole e abiti leggeri e traspiranti.

 

Indicazioni per i Lavoratori

I lavoratori devono attenersi a queste indicazioni per proteggere la propria salute:

  • Idratazione: è fondamentale bere acqua regolarmente, anche se non si ha sete. I lavoratori dovrebbero evitare bevande alcoliche e caffeina, che favoriscono la disidratazione;
  • Pausa Regolare: è consigliato fare pause frequenti in aree ombreggiate per ridurre l’esposizione diretta al sole;
  • Segnalazione dei Sintomi: I lavoratori devono riconoscere e segnalare immediatamente i sintomi di stress da calore, come vertigini, nausea, mal di testa, sudorazione eccessiva e crampi muscolari;
  • Abbigliamento Adeguato: È importante indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro per riflettere il calore.

RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Ricordiamo, infine, che l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi meteo legati al caldo.

Queste indicazioni sono di particolare rilevanza per il settore edile, data l’influenza che l’emergenza climatica può avere sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

La CIGO può essere riconosciuta se le temperature reali sono superiori ai 35°C, anche se è comunque possibile accedere alla CIGO anche in caso di temperature inferiori ai 35°C se la “temperatura percepita è più elevata di quella reale e crea disagio o pericolo per il lavoratore.

Il riferimento alla “temperatura percepita” si applica in particolare a lavorazioni all’aperto non proteggibili dal sole, o a quelle caratterizzate dall’uso di materiali o macchinari che producono calore. Rientra in questa casistica anche la necessità di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come caschi o tute, che contribuiscono ad aumentare la percezione del calore.

Per le lavorazioni al chiuso, la CIGO è ammissibile se i sistemi di raffreddamento o ventilazione non possono essere utilizzati per motivi non imputabili al datore di lavoro o per circostanze imprevedibili

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