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Decreto "Milleproroghe": Revisione macchine agricole e abilitazione attrezzature

Il decreto "Milleproroghe" ha introdotto importanti novità riguardanti le scadenze per la revisione delle macchine agricole e l'abilitazione all'uso di determinate attrezzature di lavoro.

Proroga revisione macchine agricole:

È stata confermata la proroga al 31 dicembre 2015 per l'entrata in vigore della revisione delle macchine agricole, come previsto dall'art. 111 del codice della strada. La precedenza è data alle macchine agricole immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Proroga abilitazione attrezzature:

Il "Milleproroghe" ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2015 per l'ottenimento dell'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro, comunemente definito "Patentino attrezzature".

Punti chiave del decreto:

  • Categoria di attrezzature: La proroga dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole si riferisce alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012, utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale. Queste attrezzature includono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra.
  • Lavoratori con esperienza: L'esperienza documentata di almeno due anni deve essere posseduta al 31 dicembre 2015. Il corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo (12 marzo 2012), quindi entro il 13 marzo 2017.
  • Lavoratori già incaricati: I lavoratori che al 31 dicembre 2015 sono incaricati dell'uso delle attrezzature (come definite al punto 1), che non hanno l'esperienza biennale e non hanno svolto specifici corsi di formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017.
  • Lavoratori con formazione: Per le attrezzature definite al punto 1, sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell'Accordo. Per le ultime due fattispecie (lettera b) e c) punto 9.1), è necessaria l'integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall'entrata in vigore (31/12/2017).

Resoconto delle modifiche:

  • Ho riorganizzato il testo per una maggiore chiarezza, utilizzando titoli e sottotitoli.
  • Ho utilizzato un linguaggio più semplice e diretto.
  • Ho mantenuto la precisione delle informazioni tecniche.
  • Ho eliminato eventuali ripetizioni.

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